“115 Fondamentalmente, negli ambienti giuridici sono stati espressi taluni dubbi quanto alla piena conformità della sentenza Kadi della Corte, per un verso, al diritto internazionale, e segnatamente agli artt. 25 e 103 della Carta delle Nazioni Unite, e, per altro verso, ai Trattati CE e UE, e segnatamente all’art. 177, n. 3, CE, gli artt. 297 CE e 307 CE, l’art. 11, n. 1, UE e l’art. 19, n. 2, UE (v., inoltre, l’art. 3, n. 5, TUE e l’art. 21, nn. 1 e 2, TUE, nonché la dichiarazione n. 13 della conferenza intergovernativa degli Stati membri relativa alla politica estera e di sicurezza comune, allegata al Trattato di Lisbona, che sottolinea che «l’Unione europea e i suoi Stati membri resteranno vincolati dalle disposizioni della Carta delle Nazioni Unite e, in particolare, dalla responsabilità primaria del Consiglio di sicurezza e dei suoi membri per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali»).
[…]
121 Il Tribunale riconosce che tali critiche non sono del tutto prive di serietà. Tuttavia, quanto alla loro pertinenza, il Tribunale ritiene che, in circostanze quali quelle della fattispecie, aventi ad oggetto un atto adottato dalla Commissione in sostituzione di un atto anteriore, annullato dalla Corte nell’ambito di un’impugnazione proposta avverso una sentenza del Tribunale che ha respinto il ricorso d’annullamento avverso l’atto medesimo, il principio stesso dell’impugnazione e la struttura giurisdizionale gerarchica che ne rappresenta il corollario gli suggeriscono, in linea di principio, di non mettere esso stesso in discussione i punti di diritto risolti dalla decisione della Corte. Ciò vale a maggior ragione quando, come nella fattispecie, la Corte ha statuito in Grande Sezione ed ha manifestamente inteso pronunciare una sentenza di principio. Pertanto, se dovesse essere necessario fornire una risposta agli interrogativi sollevati dalle istituzioni, dagli Stati membri e dagli ambienti giuridici interessati, a seguito della sentenza Kadi della Corte, sarebbe opportuno che vi provvedesse la Corte stessa nell’ambito delle future cause di cui essa potrebbe essere investita.
[…]
125 Ciò non toglie che la Corte ha peraltro rilevato in particolare, nella sua sentenza Kadi, che l’attuazione delle risoluzioni adottate dal Consiglio di sicurezza in base al capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite deve intervenire nel rispetto delle modalità applicabili a tal fine nell’ordinamento giuridico interno di ciascun membro dell’ONU (punto 298), che i principi che disciplinano l’ordinamento giuridico internazionale creato dalle Nazioni Unite non implicano che un controllo giurisdizionale della legittimità interna di un atto comunitario, quale il regolamento impugnato, sotto il profilo dei diritti fondamentali, sia escluso per il fatto che l’atto in questione mira ad attuare una risoluzione siffatta (punto 299), che una simile immunità giurisdizionale di un atto di tal genere non trova neppure alcun fondamento nell’ambito del Trattato CE (punto 300), che il controllo da parte della Corte medesima della validità di qualsiasi atto comunitario sotto il profilo dei diritti fondamentali deve essere considerato l’espressione, in una comunità di diritto, di una garanzia costituzionale derivante dal Trattato CE, quale sistema giuridico autonomo, che non può essere compromessa da un «accordo internazionale» (punto 316), e che, pertanto, «i giudici comunitari devono, in conformità alle competenze di cui sono investiti in forza del Trattato CE, garantire un controllo, in linea di principio completo, della legittimità di tutti gli atti comunitari con riferimento ai diritti fondamentali che costituiscono parte integrante dei principi generali del diritto comunitario, ivi inclusi gli atti comunitari che (…) mirano ad attuare risoluzioni adottate dal Consiglio di sicurezza in base al capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite» (punto 326).
126 È questa la ragione per cui il Tribunale ritiene, in definitiva, di essere tenuto a garantire nella fattispecie, come sancito dalla Corte ai punti 326 e 327 della sua sentenza Kadi, un controllo, «in linea di principio completo», della legittimità del regolamento impugnato alla luce dei diritti fondamentali, senza far beneficiare tale regolamento di una qualsivoglia immunità giurisdizionale per il fatto che esso mira ad attuare risoluzioni adottate dal Consiglio di sicurezza in base al capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite.
127 Lo stesso deve valere, quanto meno, fin quando le procedure di riesame attuate dal comitato per le sanzioni non offrano manifestamente le garanzie di una tutela giurisdizionale effettiva, come suggerito dalla Corte al punto 322 della sua sentenza Kadi (v. altresì, in tal senso, le citate conclusioni dell’avvocato generale Poiares Maduro nell’ambito di tale causa, paragrafo 54).
[…]
171 Nell’ambito di un controllo giurisdizionale «in linea di principio completo» della legittimità del regolamento impugnato con riferimento ai diritti fondamentali (sentenza Kadi della Corte, punto 326), e senza che tale regolamento possa beneficiare di una qualsivoglia «immunità giurisdizionale» (sentenza Kadi della Corte, punto 327), emerge con ogni evidenza dagli argomenti e dalle spiegazioni formulati dalla Commissione e dal Consiglio, segnatamente nell’ambito delle loro osservazioni preliminari sul livello di controllo giurisdizionale appropriato nella fattispecie, che i diritti della difesa del ricorrente sono stati «rispettati» solo in maniera puramente formale e apparente, dal momento che, in realtà, la Commissione si è considerata rigorosamente vincolata alle valutazioni del comitato per le sanzioni e pertanto non ha mai considerato l’ipotesi di metterle in discussione alla luce delle osservazioni del ricorrente.
[…]
184 Deve pertanto concludersi che il regolamento impugnato è stato adottato senza fornire alcuna garanzia reale quanto alla comunicazione delle informazioni e degli elementi probatori a carico del ricorrente o quanto alla possibilità per il medesimo di essere utilmente ed effettivamente sentito in proposito, cosicché si deve constatare che tale regolamento è stato adottato nell’ambito di un procedimento in cui non sono stati rispettati i diritti della difesa, il che ha avuto altresì come conseguenza la violazione del principio di tutela giurisdizionale effettiva (v., in tal senso, sentenza Kadi della Corte, punto 352).
[…]
192 Dall’esame del secondo motivo risulta che il regolamento impugnato è stato adottato senza fornire alcuna garanzia reale che consentisse al ricorrente di esporre le proprie ragioni alle autorità competenti, e ciò in un contesto in cui la restrizione del suo diritto di proprietà dev’essere ritenuta considerevole, data la portata generale e la persistenza delle misure di congelamento a suo carico (v., in tal senso, sentenze Hassan della Corte, punto 92, e Kadi della Corte, punto 369).
193 Si deve quindi concludere che, nelle circostanze della presente causa, l’applicazione al ricorrente delle misure restrittive derivanti dal regolamento n. 881/2002, a causa della sua inclusione nell’elenco di cui all’allegato I del regolamento medesimo, effettuata mediante il regolamento impugnato, costituisce una restrizione ingiustificata del suo diritto di proprietà (v., in tal senso, sentenze Hassan della Corte, punto 93, e Kadi della Corte, punto 370)”.