Sentenza della corte del 15 luglio 1964, Flaminio Costa contro l’E.n.e.l., causa 6/64.
“È stato sostenuto che con la questione in esame si sarebbe voluto ottenere, attraverso l’art. 177, una pronunzia circa la compatibilità col trattato di una legge interna.
Si deve peraltro ritenere che, a norma di detto articolo, i giudici nazionali le cui sentenze, come nel caso di specie, non sono impugnabili, devono chiedere alla Corte di statuire in via pregiudiziale sull’“interpretazione del trattato”, qualora venga dinanzi ad essi sollevata una questione vertente su detta interpretazione. In base a tale disposizione, la Corte non può applicare il trattato a un caso determinato, né statuire sulla compatibilità di una norma giuridica interna col trattato stesso, come invece le sarebbe possibile in virtù dell’art. 169.
Perciò, ove il provvedimento di rinvio sia formulato in modo impreciso, essa può desumerne soltanto le questioni riguardanti l’interpretazione del trattato. Nella specie, la Corte non deve quindi statuire sulla compatibilità col trattato di una legge italiana, ma soltanto interpretare gli articoli sopra indicati, tenendo conto degli elementi giuridici esposti dal giudice conciliatore.
Argomento relativo alla superfluità dell’interpretazione
Si è opposto che il conciliatore di Milano ha chiesto un’interpretazione del trattato che non sarebbe necessaria per dirimere la controversia dinanzi ad esso pendente.
La Corte osserva che l’art. 177, basato sulla netta separazione tra la competenza dei giudici nazionali e quella della Corte, non consente a quest’ultima di esaminare i fatti, né di sindacare i moventi o gli scopi del rinvio”.