Sentenza della Corte dell’11 marzo 1980, Pasquale Foglia contro Mariella Novello, causa 104/79.
“10 Appare cosi che le parti della causa di merito intendono ottenere la condanna del regime fiscale francese dei vini liquorosi attraverso l’espediente di un procedimento dinanzi ad un giudice italiano fra due parti private d’accordo sul risultato da conseguire, che hanno inserito una determinata clausola nel loro contratto per indurre il giudice italiano a pronunciarsi sul punto. Il carattere artificioso di questa costruzione è resa più evidente dal fatto che l’impresa Danzas non ha fatto uso dei rimedi offerti dal diritto francese contro l’imposizione al consumo, pur avendone tutto l’interesse, vista la clausola contrattuale da cui era anch’essa legata, e che, per di più, il Foglia ha pagato senza protestare la fattura di detta impresa, comprendente un’importo versato a titolo dell’imposta in questione .
11 La funzione che l’art. 177 del Trattato affida alla Corte di giustizia è quella di fornire ai giudici della Comunità gli elementi di interpretazione del diritto comunitario loro necessari per la soluzione di controversie effettive loro sottoposte. Se, mediante accorgimenti del tipo di quelli sopra descritti, la Corte fosse obbligata a pronunziarsi, si arrecherebbe pregiudizio al sistema dell’insieme dei rimedi giurisdizionali di cui dispongono i singoli per tutelarsi contro l’applicazione di leggi fiscali contrarie alle norme del Trattato.
12 Ne consegue che le questioni poste dal giudice nazionale, tenuto conto delle circostanze della fattispecie, non rientrano nell’ambito dei compiti giurisdizionali assegnati alla Corte di giustizia dall’art. 177 del trattato”.