Sentenza della Corte del 16 dicembre 1981, Pasquale Foglia contro Mariella Novello, causa 244/80.
“17 Al fine di consentire alla Corte di espletare la sua funzione in conformità al trattato, é indispensabile che i giudici nazionali chiariscano, nel caso in cui non risultino inequivocabilmente dal fascicolo, i motivi per i quali essi ritengono necessaria alla definizione della controversia la soluzione delle questioni da loro proposte.
18 Va in effetti sottolineato che l’art. 177 affida alla Corte il compito non di esprimere pareri a carattere consultivo su questioni generali o ipotetiche, ma di contribuire all’amministrazione della giustizia negli Stati membri. Ad essa non compete pertanto la soluzione di questioni di interpretazione che le siano proposte nell’ambito di schemi processuali precostituiti dalle parti al fine di indurla a pronunciarsi su taluni problemi di diritto comunitario non rispondenti ad una necessita obiettiva inerente alla definizione di una controversia. Una declaratoria di incompetenza in una tale ipotesi non arreca alcun pregiudizio alle prerogative del giudice nazionale, ma consente di evitare l’utilizzazione del procedimento di cui all’art. 177 a fini diversi da quelli che gli sono propri .
19 Per giunta, va rilevato che, se è vero che la Corte deve potersi rimettere, nella maniera più ampia, all’apprezzamento del giudice nazionale in ordine alla necessita delle questioni sottopostele, essa deve essere posta in grado di esprimere qualsiasi valutazione concernente l’espletamento della propria funzione, particolarmente al fine di verificare, se del caso, come vi è tenuto qualsiasi giudice, la propria competenza. Pertanto, tenuto conto dei riflessi delle proprie decisioni in materia, la Corte deve considerare, nell’esercizio del potere giurisdizionale conferitole dall’art. 177, non soltanto gli interessi delle parti in causa, ma altresì quelli della Comunità e quelli degli Stati membri. Essa non può quindi, senza misconoscere i compiti che le incombono, restare indifferente di fronte alle valutazioni operate dai giudici degli Stati membri nei casi eccezionali in cui esse potrebbero influire sul corretto funzionamento del procedimento contemplato dall’art. 177.
[…]
21 La prima questione va quindi risolta nel senso che, sebbene, secondo il sistema dell’art. 177, sia compito del giudice nazionale valutare la necessità di ottenere la soluzione delle questioni di interpretazione sollevate in ordine alle circostanze di fatto e di diritto che caratterizzano le controversie di merito, spetta tuttavia alla Corte esaminare, ove necessario, le condizioni in cui essa viene adita dal giudice nazionale al fine di verificare la propria competenza”.