Sentenza della Corte di giustizia C-125/04
27 gennaio 2005 – Denuit e Cordenier
Un collegio arbitrale convenzionale non costituisce una giurisdizione nazionale di uno Stato membro ai sensi dell’art. 234 del Trattato perché per le parti contraenti non vi è alcun obbligo, né di diritto né di fatto, di affidare la soluzione delle proprie liti a un arbitrato e perché le autorità pubbliche dello Stato membro interessato non sono implicate nella scelta della via dell’arbitrato né sono chiamate a intervenire d’ufficio nello svolgimento del procedimento dinanzi all’arbitro (v. sentenze 23 marzo 1982, 102/81, «Nordsee» Deutsche Hochseefischerei, Racc. pag. 1095, punti 10-12, e 1° giugno 1999, causa C-126/97, Eco Swiss, Racc. pag. I-3055, punto 34).