“11 Le competenze attribuite alla Corte dall’art. 177 hanno essenzialmente lo scopo di garantire l’applicazione uniforme del diritto comunitario da parte dei giudici nazionali. Quest’applicazione uniforme è necessaria non solo quando il giudice nazionale sia in presenza di una norma di diritto comunitario il cui senso e la cui portata abbiano bisogno di essere precisati, ma del pari quando esso si trovi di fronte ad una contestazione relativa alla validità di un atto delle Istituzioni.
12 Qualora la Corte sia indotta, nell’ambito dell’art. 177, a dichiarare invalido un atto di un’Istituzione, alle esigenze relative all’applicazione uniforme del diritto comunitario si aggiungono esigenze particolarmente imperiose di certezza del diritto. Risulta infatti dalla natura stessa di una siffatta declaratoria che i giudici nazionali non potrebbero applicare l’atto dichiarato invalido senza creare nuovamente gravi incertezze per quanto concerne il diritto comunitario da applicare.
13 Ne deriva che la sentenza della Corte che accerti, in forza dell’art. 177 del trattato, l’invalidità di un atto di un’Istituzione, in particolare di un regolamento del Consiglio o della Commissione, sebbene abbia come diretto destinatario solo il giudice che si è rivolto alla Corte, costituisce per qualsiasi altro giudice un motivo sufficiente per considerare tale atto non valido ai fini di una decisione ch’esso debba emettere.
14 Poiché tale constatazione non ha tuttavia l’effetto di privare i giudici nazionali della competenza loro attribuita dall’art. 177, del trattato, spetta a tali giudici stabilire se vi sia interesse a sollevare nuovamente una questione già risolta dalla Corte nel caso in cui questa abbia constatato in precedenza l’invalidita di un atto di un’Istituzione della Comunità. Tale interesse potrebbe, in particolare, esistere qualora sussistessero questioni relative ai motivi, alla portata ed eventualmente alle conseguenze dell’invalidità precedentemente accertata.
15 Nel caso contrario, i giudici nazionali sono pienamente legittimati a trarre, per la cause dinanzi ad essi instaurate, le debite conseguenze da una sentenza declaratoria d’invalidità emessa dalla Corte nell’ambito di una controversia tra altre parti”.