“23 […]il puro e semplice annullamento della direttiva impugnata potrebbe pregiudicare l’esercizio di un diritto garantito dal Trattato, vale a dire il diritto di soggiorno degli studenti al fine di conseguire una formazione professionale.
24 Va anche preso in considerazione il fatto che, come risulta dalle informazioni fornite alla Corte da tutte le parti del procedimento, il contenuto normativo essenziale della direttiva non è messo in discussione né dalle istituzioni né dagli Stati membri.
25 Si deve infine tenere conto altresì del fatto che il termine previsto dall’art. 6 per la messa in vigore, da parte degli Stati membri, delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, è giunto a scadenza il 30 giugno scorso.
26 Conseguentemente, preminenti motivi di certezza del diritto, analoghi a quelli che si presentano in caso d’annullamento di taluni regolamenti, giustificano che la Corte eserciti il potere espressamente conferitole dall’art. 174, secondo comma, del Trattato CEE, in caso di annullamento di un regolamento e precisi quali effetti della direttiva controversa debbano essere mantenuti in vigore.
27 Nelle particolari circostanze del caso di specie, si devono mantenere provvisoriamente in vigore tutti gli effetti della direttiva annullata, fino al momento in cui il Consiglio l’avrà sostituita con una nuova direttiva adottata sul fondamento giuridico appropriato”.