“15 Secondo una giurisprudenza consolidata, uno Stato membro non può fondatamente rimettere in discussione la validità di una decisione della quale è destinatario ai sensi dell’art. 93, n. 2, del Trattato dopo la scadenza del termine stabilito dall’art. 173, terzo comma, del Trattato (v. sentenze 12 ottobre 1978, causa 156/77, Commissione/Belgio, Racc. pag. 1881, e 10 giugno 1993, causa C-183/91, Commissione/Grecia, Racc. pag. I-3131).
16 Questa giurisprudenza, che esclude la possibilità per lo Stato membro destinatario di una decisione ex art. 93, n. 2, primo comma, del Trattato di rimettere in discussione la validità di tale decisione nell’ambito di un ricorso per inadempimento ai sensi del secondo comma di questo stesso articolo, muove segnatamente dal rilievo che i termini di ricorso sono intesi a preservare la certezza del diritto, evitando che atti comunitari produttivi di effetti giuridici vengano rimessi in questione all’infinito.
17 Orbene, le stesse esigenze di certezza del diritto inducono ad escludere che il beneficiario di un aiuto oggetto di una decisione della Commissione adottata in forza dell’art. 93 del Trattato, che avrebbe potuto impugnare tale decisione e che ha lasciato decorrere il termine imperativo all’uopo prescritto dall’art. 173, terzo comma, del Trattato, possa contestare la legittimità della medesima dinanzi ai giudici nazionali nell’ambito di un ricorso proposto avverso i provvedimenti presi dalle autorità nazionali in esecuzione di questa decisione.
18 Infatti, ammettere che in circostanze del genere l’interessato possa, dinanzi al giudice nazionale, opporsi all’esecuzione della decisione eccependo l’illegittimità di quest’ultima equivarrebbe a riconoscergli la possibilità di eludere il carattere definitivo della decisione nei suoi confronti dopo la scadenza dei termini di ricorso”.