Sentenza della Corte del 30 giugno 1992, Repubblica italiana contro Commissione delle Comunità europee, causa C-47/91.

“19 Per statuire sulla ricevibilità del ricorso, si deve in primo luogo ricordare che un atto può essere impugnato, ai sensi dell’ art. 173 del Trattato, soltanto se produce effetti giuridici (v. sentenza 31 marzo 1971, detta “AETR”, causa 22/70, Commissione / Consiglio, Racc. pag. 263).

20 Nella fattispecie, occorre innanzi tutto rilevare che la decisione di avvio della procedura d’ esame di cui all’ art. 93, n. 2, del Trattato, notificata al governo italiano con lettera 23 novembre 1990, comportava per quest’ ultimo il divieto di versare alla società Italgrani gli aiuti previsti prima che tale procedura si fosse conclusa con una decisione definitiva.

[…]

25 Da quanto precede emerge come la decisione di intimazione agli Stati interessati e di avvio della procedura di cui all’ art. 93, n. 2, del Trattato produce effetti diversi a seconda che l’ aiuto considerato sia nuovo o già esistente. Mentre, nel primo caso, lo Stato non può attuare il progetto d’ aiuto sottoposto all’ esame della Commissione, un tale divieto invece non si applica nell’ ipotesi di un aiuto già esistente.

26 Nel caso di specie, la Commissione ha deciso di applicare la disciplina sui nuovi aiuti ad aiuti che il governo italiano considerava già esistenti in quanto concessi sulla base della legge italiana n. 64 che era stata oggetto di una decisione di approvazione della Commissione. Non può quindi ritenersi che, nel caso presente, la sospensione del versamento dell’ aiuto discenda automaticamente dal Trattato. Comportando una scelta della Commissione in ordine alle norme procedurali da applicare, la impugnata decisione di avvio della procedura di cui all’ art. 93, n. 2, del Trattato produce pertanto effetti giuridici.

27 In secondo luogo, occorre accertare che la decisione impugnata non costituisca un mero atto preparatorio, contro la cui illegittimità ci si possa sufficientemente tutelare impugnando la decisione che conclude la procedura (v. sentenza 24 giugno 1986, causa 53/85, AKZO Chemie / Commissione, Racc. pag. 1965, punto 20 della motivazione).

28 Va osservato, in proposito, che una decisione che accerti la compatibilità dell’ aiuto con il Trattato o il ricorso proposto contro una decisione della Commissione che accerti la sua incompatibilità non consentirebbero l’ eliminazione delle irreversibili conseguenze di un ritardo nel versamento dell’ aiuto, dovuto al rispetto del divieto di cui all’ art. 93, n. 3, ultima frase.

[…]

30 Si deve dunque concludere che la decisione controversa, implicando la scelta, da parte dell’ istituzione competente, di una procedura di controllo che comporta, tra l’ altro, la sospensione del versamento dell’ aiuto progettato, costituisce un atto impugnabile a norma dell’ art. 173 del Trattato”.