“16/19 È assodato che il regolamento 983/70 è stato adottato tenendo conto della situazione del mercato e, inoltre, dei quantitativi di mele da tavola per i quali erano state presentate domande di licenze d’importazione durante la settimana che finiva il 22 maggio 1970. Al momento dell’adozione del suddetto regolamento, il numero delle domande cui esso poteva applicarsi era quindi determinato, né poteva essere aumentato. La percentuale in cui dette domande potevano essere soddisfatte veniva determinata in base al quantitativo globale cui esse si riferivano.
20/22 Pertanto, nel decidere di mantenere in vigore per il periodo considerato il regime istituito dall’art. 1 del regolamento 565/70, la Commissione, pur limitandosi a prendere atto dei quantitativi richiesti, decideva in merito alle singole domande presentate. Di conseguenza, l’art. 1 del regolamento 983/70 non costituisce una disposizione avente portata generale ai sensi dell’art. 189, 2 ) comma, del trattato, ma dev’essere considerato come una pluralità di decisioni individuali adottate dalla Commissione, in forza dell’art. 2, n. 2, del regolamento 459/70, sotto forma di regolamento, decisioni che modificano la situazione giuridica dei singoli richiedenti. Esse riguardano perciò individualmente le ricorrenti”.