“23/26 Dal sistema instaurato col regolamento 459/70, e in ispecie con l’art. 2, n. 2, risulta d’altra parte che la decisione in merito al rilascio delle licenze d’importazione spetta alla Commissione. Secondo questa norma, la Commissione ha una competenza esclusiva a valutare la situazione economica che deve costituire il fondamento della suddetta decisione. Nello stabilire che “nelle condizioni previste dall’art. 2, gli Stati membri rilasciano il titolo a tutti gli interessati che ne facciano richiesta”, l’art. 1, n. 2, del regolamento 459/70 fa intendere chiaramente che le autorità nazionali non dispongono di alcun potere discrezionale circa il rilascio delle licenze e le condizioni richieste per dar seguito alle domande degli interessati. Dette autorità hanno unicamente il compito di raccogliere gli elementi necessari perché la Commissione possa emanare la decisione ai sensi dell’art. 2, n. 2, del regolamento, nonché quello di adottare poi in sede nazionale i provvedimenti necessari per dare esecuzione alla decisione stessa.
27/29 Stando così le cose, il rilascio della licenza, o il rifiuto della stessa costituiscono, nei confronti degl’interessati, un effetto della decisione della Commissione. L’atto con cui la Commissione decide in merito al rilascio delle licenze d’importazione riguarda perciò direttamente gl’interessati. […]”.