“59 Sebbene, infatti, l’art. 175, terzo comma, del Trattato conferisca alle persone fisiche e giuridiche la possibilità di proporre un ricorso per carenza quando un’istituzione ha omesso di emanare nei loro confronti un atto che non sia una raccomandazione o un parere, la Corte ha nondimeno dichiarato che gli artt. 173 e 175 del Trattato sono l’espressione di uno stesso rimedio giuridico (sentenza 18 novembre 1970, causa 15/70, Chevalley/Commissione, Racc. pag. 975, punto 6). Ne consegue che, come l’art. 173, quarto comma, consente ai singoli di proporre ricorso d’annullamento contro un atto delle istituzioni di cui non sono destinatari se questo atto li riguarda direttamente ed individualmente, così l’art. 175, terzo comma, dev’essere interpretato nel senso che conferisce loro anche la facoltà di proporre ricorso per carenza contro un’istituzione che abbia omesso di adottare un atto che li riguarderebbe allo stesso modo. La possibilità per i singoli di far valere i propri diritti non può infatti dipendere dall’azione o dall’inerzia dell’istituzione considerata”.