“ Sulla ricevibilità
60 Nella fattispecie si deve stabilire in quale misura la ricorrente possa considerarsi direttamente e individualmente riguardata dagli atti relativamente ai quali deduce la carenza della Commissione.
61 A questo proposito, emerge dalla sentenza del Tribunale 27 aprile 1995, causa T-435/93, ASPEC e a./Commissione (Racc. pag. II-1281, punto 60) che un’impresa deve considerarsi direttamente riguardata da una decisione della Commissione relativa a un aiuto di Stato allorché l’intento delle autorità nazionali di attuare il loro progetto di aiuti non lasci adito a dubbi. Nella fattispecie è evidente che le varie dotazioni finanziarie in questione sono già state attribuite dalle autorità spagnole competenti e continuano a venir attribuite. Di conseguenza, deve considerarsi assodato che la ricorrente è riguardata direttamente.
[…]
63 Nella fattispecie si deve dunque accertare se la ricorrente sarebbe individualmente riguardata dalla decisione che la Commissione potrebbe adottare nei confronti dello Stato membro interessato al termine della fase preliminare di esame e che potrebbe dichiarare che la misura statale in questione non costituisce aiuto, o che costituisce aiuto, ma è compatibile con il mercato comune, oppure che richiede l’instaurazione di un procedimento ai sensi dell’art. 93, n. 2, del Trattato.
64 Secondo una giurisprudenza consolidata, qualora, senza aver instaurato il procedimento di cui all’art. 93, n. 2, la Commissione constati, sulla base del n. 3 dello stesso articolo, che una misura statale non costituisce aiuto o, pur costituendo un aiuto, è compatibile con il mercato comune, gli interessati, beneficiari delle garanzie procedurali previste dal n. 2 di detto articolo possono ottenerne il rispetto solo se hanno la possibilità di impugnare dinanzi al giudice comunitario tale decisione della Commissione (v., da ultimo, sentenza Commissione/Sytraval e Brink’s France, citata, punto 47, e, in precedenza, sentenze Cook/Commissione, citata, punto 23, e Matra/Commissione, citata, punto 17). Nella fattispecie, lo stesso avverrebbe se la Commissione ritenesse che le dotazioni attribuite agli enti televisivi pubblici spagnoli costituiscono aiuti, ma esulano dal divieto sancito dall’art. 92 del Trattato in base all’art. 90, n. 2, dello stesso Trattato (sentenza FFSA e a./Commissione, citata, punti 172 e 178, confermata in secondo grado con ordinanza della Corte 25 marzo 1998, causa C-174/97 P, FFSA e a./Commissione, Racc. pag. I-1303).
65 Gli interessati ai sensi dell’art. 93, n. 2, del Trattato, che vanno perciò considerati direttamente ed individualmente riguardati, sono le persone, imprese o associazioni eventualmente toccate nei loro interessi dall’erogazione di un aiuto, vale a dire in particolare le imprese concorrenti e le organizzazioni di categoria (sentenza della Corte 14 novembre 1984, causa 323/82, Intermills/Commissione, Racc. pag. 3809, punto 16)”.