“9 Il 13 giugno 1994 la Commissione inviava alla ricorrente una comunicazione in cui faceva riferimento all’art. 6 del regolamento della Commissione 25 luglio 1963, n. 99/63/CEE, relativo alle audizioni previste all’art. 19, nn. 1 e 2, del regolamento del Consiglio n. 17 (GU 1963, n. 127, pag. 2268) (punto 8). […]
10 Questa lettera era redatta come segue:
« […] La Sua denuncia pone la questione, dal punto di vista delle norme sulla concorrenza, della compatibilità con il regolamento (CEE) n. 123/85 di un contratto riguardante la distribuzione esclusiva e selettiva di autovetture, quale viene applicato dalla Volvo France. Al riguardo, e tornando sulla mia lettera 21 gennaio 1993 cui Lei fa del pari riferimento, Le confermo che è attualmente all’esame degli uffici della Commissione un caso particolare che pone la questione della conformità al regolamento del contratto tipo di distribuzione di autovetture di un altro costruttore.
Quest’altra pratica riguarda parecchie delle clausole o delle prassi citate nella Sua denuncia. Come Lei sa, la Commissione è vincolata nella scelta delle sue priorità a causa dei mezzi limitati di cui dispone. Pertanto, è conforme all’interesse comunitario che siano selezionati i casi più rappresentativi quando Le vengono sottoposte più pratiche analoghe. Per questo Le confermo, richiamandomi all’art. 6 del regolamento (CEE) n. 99/63, che stando così le cose la Sua denuncia non può attualmente essere oggetto di un esame individuale. […]
[…]
33 Occorre constatare che il Tribunale, ritenendo che la comunicazione ai sensi dell’art. 6 del regolamento n. 99/63 costituisse una presa di posizione […] non ha violato il principio del diritto al ricorso giurisdizionale.
[…]
36 Inoltre, contrariamente alla tesi della ricorrente, la Commissione non è così autorizzata a perpetuare uno stato di inerzia. Infatti, a conclusione di questa fase del procedimento, la Commissione è tenuta o ad avviare un procedimento contro la persona che costituisce oggetto della denuncia – procedimento al quale può partecipare il denunciante a norma dell’art. 19, n. 2, del regolamento n. 17 e dell’art. 5 del regolamento n. 99/63 -, o ad adottare una decisione definitiva di rigetto della denuncia, che può costituire oggetto di un ricorso d’annullamento dinanzi al giudice comunitario. Nell’ambito di un tale ricorso, il denunciante può far valere ogni eventuale illegittimità che vizia gli atti preparatori della decisione definitiva (v. sentenza IBM/Commissione, già citata, punto 12).
37 Occorre poi osservare che la decisione definitiva della Commissione deve, in conformità ai principi di buona amministrazione, essere emanata entro un termine ragionevole a decorrere dalla ricezione delle osservazioni del denunciante.
38 Se la Commissione si astiene o dall’avviare un procedimento contro la persona che costituisce oggetto della denuncia o dall’adottare una decisione definitiva entro un termine ragionevole, il denunciante può avvalersi delle disposizioni dell’art. 175 del Trattato per presentare un ricorso per carenza […]”.