“6 La Landeskreditbank contesta l’ammissibilita della domanda pregiudiziale in quanto l’ordinanza di rinvio non sarebbe stata pronunziata del Verwaltungsgericht nella sua composizione normale. Il Verwaltungsgericht avrebbe statuito nella composizione di tre giudici togati mentre il diritto processuale tedesco esigerebbe inoltre la partecipazione di due giudici onorari.
7 In proposito va ricordato che, a norma dell’art. 177 del trattato, la Corte è competente a statuire, in via pregiudiziale, sulle questioni di diritto comunitario che le vengono sottoposte da un giudice di uno degli Stati membri. Secondo l’economia di questa disposizione, spetta alla Corte, onde accertare la propria competenza, lo stabilire se il proponente sia un giudice di uno Stato membro. Non le spetta tuttavia, data la ripartizione delle funzioni fra essa e il giudice nazionale, accertare se il provvedimento con cui è stata adita sia stato adottato in modo conforme alle norme di organizzazione e processuali del diritto nazionale. La Corte deve quindi attenersi al provvedimento di rinvio emesso da un giudice di uno Stato membro, fino a che esso non sia stato posto nel nulla in seguito ad un’impugnazione eventualmente contemplata dal diritto nazionale.
8 Da queste considerazioni si desume che la Corte, adita dal giudice di uno Stato membro ai sensi dell’art. 177 del trattato, è competente, a norma di detta disposizione, a risolvere le questioni sottopostele, senza che sia necessario accertare previamente se il provvedimento di rinvio sia stato adottato in modo conforme alle norme di organizzazione giudiziaria e processuali del diritto nazionale”.