“4 La prima questione della High Court d’Irlanda e formulata come segue: ‘se la High Court abbia correttamente esercitato il proprio potere discrezionale, ai sensi dell’art. 177 del trattato Cee, nel sottoporre alla Corte europea, nella fase attuale del procedimento, la questione sotto indicata al punto 2.’
[…]
6 La necessità di giungere ad un’interpretazione del diritto comunitario che sia utile per il giudice nazionale esige, come la Corte ha gia affermato nella sentenza 12 luglio 1979 (Union Laitiere normande, 244/78, Racc., pag. 2663 ), che sia definito l’ambito giuridico nel quale l’interpretazione richiesta deve porsi. In questa prospettiva, può essere vantaggioso, secondo le circostanze, che i fatti della causa siano accertati e che i problemi di puro diritto nazionale siano risolti al momento del rinvio alla Corte, in modo da consentire a questa di conoscere tutti gli elementi di fatto e di diritto che possono avere rilievo per l’interpretazione che essa deve dare del diritto comunitario.
7 Cionondimeno, queste considerazioni non limitano affatto il potere discrezionale del giudice nazionale, il quale è il solo che abbia conoscenza diretta dei fatti della causa e degli argomenti delle parti, il quale deve assumere la responsabilità dell’emananda pronunzia e che è quindi colui che meglio di ogni altro può valutare in quale stadio del procedimento gli occorra una pronunzia pregiudiziale della Corte.
8 È perciò manifesto che la scelta, da parte del giudice nazionale, del momento in cui proporre una domanda a norma dell’art. 177 dipende da considerazioni di economia e di utilità processuali la cui valutazione spetta al giudice stesso”.