“15 Il governo spagnolo osserva, in via principale, che la questione pregiudiziale è irricevibile in quanto l’ordinanza di rinvio non indica gli elementi di fatto che consentono di accertare se la legge n. 22/94 sia applicabile, sola ipotesi in cui la questione sottoposta sarebbe rilevante.
16 A tale riguardo è opportuno ricordare che, secondo costante giurisprudenza, nell’ambito della collaborazione tra la Corte e i giudici nazionali istituita dall’art. 234 CE, spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascuna causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di pronunciare la propria sentenza sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Il rigetto di una domanda presentata da un giudice nazionale è possibile solo laddove appaia in modo manifesto che l’interpretazione del diritto comunitario o l’esame della validità di una norma comunitaria, chiesti dal detto giudice, non abbiano alcuna relazione con l’effettività o l’oggetto della controversia della causa principale (v., in particolare, sentenze 22 giugno 2000, causa C-318/98, Fornasar e a., Racc. pag. I-4785, punto 27, e 10 maggio 2001, cause riunite C-223/99 e C-260/99, Agorà e Excelsior, Racc. pag. I-3605, punti 18 e 20).
17 Nel caso di specie il giudice di rinvio ha esposto i motivi per i quali necessita dell’interpretazione dell’art. 13 della direttiva ai fini della soluzione della controversia di cui è stato investito e non sembra che la questione sottoposta sia priva di qualsiasi relazione con l’effettività o l’oggetto della causa principale”