14 Innanzitutto, emerge dalla costante giurisprudenza della Corte (v., in primo luogo, sentenza 1 dicembre 1965, causa 16/65, Schwarze, Racc. pag. 1081, e, da ultimo, sentenza 25 giugno 1992, causa C-147/91, Laderer, Racc. pag. I-4097, punto 6 della motivazione) che il procedimento di cui all’art. 177 del Trattato è uno strumento di cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali.
15 […] nell’ambito di tale cooperazione, il giudice nazionale, che è l’unico ad avere conoscenza diretta dei fatti di causa, è nella situazione più idonea per valutare, tenuto conto delle peculiarità di questa, la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere posto in grado di emettere la sentenza.
16 Di conseguenza, qualora le questioni sollevate dal giudice nazionale vertano sull’interpretazione di una norma comunitaria, in via di principio la Corte è tenuta a statuire (v. sentenza 8 novembre 1990, causa C-231/89, Gmurzynska, Racc. pag. I-4003, punto 20 della motivazione).
17 Tuttavia, nella sentenza 16 dicembre 1981 (causa 244/80, Foglia, Racc. pag. 3045, punto 21 della motivazione) la Corte ha ritenuto che, al fine di verificare la propria competenza, spettasse a lei esaminare le condizioni in cui essa viene adita dal giudice nazionale. Invero, lo spirito di collaborazione al quale dev’essere informato il funzionamento del rinvio pregiudiziale implica altresì che il giudice nazionale debba a sua volta tener presente la funzione di cui è investita la Corte, che è quella di contribuire all’amministrazione della giustizia negli Stati membri e non di esprimere pareri su questioni generali o ipotetiche (punti 18 e 20 della motivazione della sentenza 16 dicembre 1981, Foglia, citata, e punto 19 della motivazione della sentenza 3 febbraio 1983, causa 149/82, Robards, Racc. pag. 171).
18 In considerazione di questo compito la Corte ritiene di non poter statuire su una questione pregiudiziale sollevata dinanzi ad un giudice nazionale in ispecie quando l’interpretazione richiesta verta su atti non ancora emanati dalle istituzioni della Comunità (v. sentenza 22 novembre 1978, causa 93/78, Mattheus, Racc. pag. 2203, punto 8 della motivazione), quando il giudizio dinanzi al giudice a quo si sia già concluso (v. sentenza 21 aprile 1988, causa 338/85, Pardini, Racc. pag. 2041, punto 11 della motivazione), o quando l’interpretazione del diritto comunitario o l’esame della validità di una norma comunitaria, richiesti dal giudice nazionale, non abbiano alcuna relazione con l’effettività o l’oggetto della controvesia nella causa principale (v. sentenza 16 giugno 1981, causa 126/80, Salonia, Racc. pag. 1563, punto 6 della motivazione, e, da ultimo, sentenza 28 novembre 1991, Durighello, citata, punto 9 della motivazione)”.