“21 Le ricorrenti mettono in discussione la responsabilità della Comunità a causa delle conseguenze d’atti regolamentari della Commissione. Orbene, dalla giurisprudenza della Corte si desume che la responsabilità della Comunità, a causa delle conseguenze di atti normativi, può sussistere solo in circostanze eccezionali (vedansi in proposito, in particolare, le sentenze 2 dicembre 1971, Zuckerfabrik Schoppenstedt, 5/71, racc. 1971, pag. 975, e 25 maggio 1978, Bayerische Hnl, cause riunite 83 e 94/76 e 40/77, racc. 1978, pag. 1209 ).
22 Viene ricordato che in forza di detta giurisprudenza la responsabilità della Comunità può sussistere solo in caso di violazione grave di una norma giuridica superiore a tutela di singoli. Nella sentenza del 25 maggio 1978, la Corte ha posto in rilievo che la constatazione del fatto che un atto regolamentare non è valido, come nella fattispecie, non è di per sè sufficiente per assumere la responsabilità e che si può esigere dal singolo che sopporti, entro limiti ragionevoli, determinati effetti dannosi per i suoi interessi economici, prodotti da un atto normativo, anche se questo viene dichiarato invalido. Secondo la stessa sentenza, un risarcimento può esser preso in considerazione solo se l’istituzione di cui trattasi ha travisato, in modo palese e grave, i limiti che s’impongono all’esercizio dei suoi poteri.
23 È opportuno tener presente in proposito che, nella sentenza odierna pronunziata per la causa 192/83 fra la Repubblica ellenica e la Commissione, la Corte ha dichiarato che la fissazione dei coefficienti contestati risulta da un errore tecnico che, pur se ha obiettivamente portato ad una disparita di trattamento dei produttori greci, non potrebbe cionondimeno considerarsi come costituente la violazione grave di una norma superiore di diritto o il travisamento manifesto e grave, da parte della Commissione, dei limiti del proprio potere. […]”
[…]
Sulle spese
25 A norma dell’art. 69, par 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese. Tuttavia, a norma del par 3, 1° comma, per motivi eccezionali la Corte può compensare le spese.
26 Da quanto precede si desume che le ricorrenti avevano un ragionevole motivo di contestare l’importo degli aiuti loro concessi, anche se, per ciò non si potrebbe ritenere che sia sussistita la responsabilità della Comunità. Risulta quindi equo compensare le spese”.