“1 Con atto depositato in cancelleria il 13 febbraio 1971, l’impresa Aktien-Zuckerfabrik Schoeppenstedt ha chiesto a questa Corte, invocando l’art. 215, 2) comma, del trattato Cee, di condannare il Consiglio a risarcire il danno arrecatole con l’adottare il regolamento 18 giugno 1968 n. 769 (GU 1968, n. l 143 ), che stabilisce le misure necessarie per coprire la differenza tra i prezzi nazionali dello zucchero ed i prezzi validi dal 1) luglio 1968. Essa chiede in via principale che il Consiglio le versi 38 852,78 u.c., cioè dm 155 411,13, che corrispondono alla perdita ch’essa asserisce d’aver subito in seguito alla modifica del prezzo tedesco per lo zucchero greggio. In subordine, essa chiede di essere risarcita in altro modo del danno subito.
[…]
8 Il convenuto infine eccepisce l’irricevibilita della domanda subordinata, sostenendo che essa ha un oggetto indeterminato e che manca completamente l’indicazione dei mezzi dedotti a sostegno.
9 Una domanda diretta ad ottenere un’indennità quale che sia manca in realtà della necessaria precisione e va quindi ritenuta irricevibile.
10 Sono pertanto ricevibili solo le conclusioni principali”.