“1 La ricorrente chiede alla Corte, in forza degli artt. 178 e 215, 2) comma, del trattato Cee, di condannare la Comunità a risarcirle i danni che le sarebbero stati arrecati dal fatto che la Commissione ha omesso di ordinare alla Repubblica federale di Germania (mediante direttiva o decisione a norma dell’art. 97, 2) comma) di sopprimere la tassa di conguaglio per il latte in polvere, con effetto dal 1 ) gennaio 1962, o quanto meno ridurla in modo da renderla conforme agli artt. 95 e 97, 1) comma.
[…]
5 In secondo luogo, la convenuta eccepisce l’irricevibilità dell’azione sostenendo che questa, benchè fondata sugli artt. 178 e 215, 2 ) comma, e in realtà diretta a far accertare una carenza della Commissione ed a costringere indirettamente quest’ultima a dare inizio, nei confronti della Repubblica federale di Germania, alla procedura di cui all’art. 97, 2) comma, ed eventualmente, a quella di cui all’art. 169. Questo modo di procedere servirebbe ad eludere le condizioni cui l’art. 175 subordina i ricorsi per carenza.
6 L’azione di danni di cui agli artt. 178 e 215, 2 ) comma, è concepita dal trattato come un rimedio autonomo, dotato di una propria funzione che lo distingue dalle altre azioni esperibili e sottoposto a condizioni di esercizio che tengono conto del suo oggetto specifico. Sarebbe in contrasto con tale autonomia, come pure con l’intero sistema dei rimedi giuridici istituiti dal trattato, il considerare come causa d’irricevibilità il fatto che, in determinate circostanze, l’esercizio dell’azione di danni può avere conseguenze analoghe a quelle dell’azione per carenza contemplata dall’art. 175”.