“9 La Commissione eccepisce l’irricevibilità del ricorso. Essa sottolinea che il provvedimento di rifiuto dell’annullamento è stato emanato da un’autorità tedesca e può quindi essere impugnato dinanzi ad un giudice tedesco. Poichè il provvedimento del Balm non è stato impugnato dalla ricorrente, la Comunità non è tenuta a risarcire l’eventuale danno derivante da tale provvedimento.
10 L’azione di danni di cui agli artt. 178 e 215 del trattato è stata istituita come rimedio autonomo, dotato di una particolare funzione nell’ambito del regime delle impugnazioni e subordinato, quanto al suo esercizio, a condizioni attinenti al suo specifico oggetto. Essa non ha lo scopo di consentire alla Corte il controllo della validità dei provvedimenti adottati dagli organi nazionali competenti per l’attuazione di determinate misure nell’ambito della politica agricola comune o di valutare le conseguenze pecuniarie derivanti dall’eventuale invalidità di tali provvedimenti.
11 La ricorrente ha impostato il ricorso sulla responsabilità extracontrattuale della Comunità, sostenendo che il rifiuto oppostole dal Balm sarebbe esclusivamente imputabile al comportamento della Commissione. A suo avviso, il pregiudizio subito risulta da tale comportamento, poichè le autorità nazionali non avrebbero potuto far altro che applicare le disposizioni comunitarie e seguire, in proposito, le indicazioni loro fornite dalla Commissione.
12 Dalla sentenza emessa da questa Corte il 31 marzo 1977 nella suddetta causa 88/76 risulta che il regolamento n. 1579/76 non poteva applicarsi ad una domanda d’annullamento presentata il 1° luglio 1976. Tuttavia, spettava ai giudici nazionali statuire sulla legittimità del provvedimento di rifiuto del Balm, in relazione al diritto comunitario, nelle forme stabilite dal diritto interno e valendosi eventualmente del procedimento di cui all’art. 177 del trattato.
13 Il ricorso tende in realtà ad ottenere il risarcimento del danno derivante dal fatto che la ricorrente non è riuscita a neutralizzare gli effetti del provvedimento di rifiuto adottato dal Balm. Indipendentemente dalle ragioni che hanno indotto la ricorrente a non impugnare tale provvedimento dinanzi ai giudici nazionali competenti, questa Corte non può ritenere ricevibile un’azione di danni come quella esperita nella fattispecie contro la Comunità: altrimenti verrebbe falsato l’intero sistema delle impugnazioni, concepito fra l’altro per tutelare le imprese interessate contro l’inesatta applicazione dei provvedimenti adottati nell’ambito della politica agricola comune”.