“26 Quanto all’entità del danno da risarcire da parte della Comunità, si deve tener conto, salvo circostanze particolari che giustifichino una valutazione diversa, del lucro cessante costituito dalla differenza tra gli introiti che i ricorrenti avrebbero ricavato, in una situazione normale, dalle consegne di latte che avrebbero effettuato se avessero ottenuto, durante il periodo compreso tra il 1 aprile 1984, data di entrata in vigore del regolamento n. 857/84, e il 29 marzo 1989, data di entrata in vigore del regolamento n. 764/89, i quantitativi di riferimento loro spettanti e, rispettivamente, gli introiti effettivi ottenuti dalle loro consegne di latte, operate durante detto periodo prescindendo da qualsiasi quantitativo di riferimento, oltre a quelli ottenuti, od ottenibili, durante lo stesso periodo, da eventuali attività sostitutive.
27 Questo criterio di calcolo richiede però diverse precisazioni.
[…]
34 Ne consegue che l’entità del risarcimento dovuto dalla Comunità deve corrispondere ai danni da essa provocati. Il punto di vista delle istituzioni convenute secondo il quale l’importo di detto risarcimento va calcolato in base all’importo del premio di non commercializzazione versato a ciascuno dei ricorrenti va perciò disatteso. Si deve precisare a questo proposito che detto premio costituisce la contropartita dell’impegno di non commercializzazione e non presenta alcun nesso con il pregiudizio che i ricorrenti hanno subito per effetto dell’applicazione della disciplina, adottata in seguito, in materia di prelievo supplementare.
c) Sugli interessi
35 Secondo una costante giurisprudenza, l’importo del risarcimento dovuto va maggiorato di interessi di mora a decorrere dalla data della pronuncia della sentenza con cui viene accertato l’obbligo di risarcire il danno. Si deve fissare un tasso di interesse dell’8% annuo, sempreché detto tasso non sia superiore a quello chiesto nella conclusioni dei ricorsi.
[…]
37 Tenuto conto degli elementi agli atti, la Corte non si ritiene in grado di pronunciarsi, in questa fase del procedimento, sugli importi dei risarcimenti che la Comunità deve versare a ciascuno dei ricorrenti.
38 Si devono perciò invitare le parti, salva ulteriore decisione della Corte, ad accordarsi su detti importi alla luce delle considerazioni che precedono e a comunicare alla Corte, entro un termine di dodici mesi, l’entità degli importi concordati per il pagamento o, in mancanza di accordo tra le parti, a far pervenire alla Corte, entro lo stesso termine, le rispettive richieste pecuniarie”.