“49 Secondo una costante giurisprudenza in materia di responsabilità della Comunità per danni causati ai cittadini da una violazione del diritto comunitario imputabile a un’istituzione o a un organo comunitari, un diritto al risarcimento è riconosciuto ove siano soddisfatte tre condizioni, vale a dire che la norma giuridica violata sia preordinata a conferire diritti ai singoli, che si tratti di violazione sufficientemente caratterizzata e che esista un nesso causale diretto tra la violazione dell’obbligo incombente all’autore dell’atto e il danno subìto dai soggetti lesi (v. sentenza 10 luglio 2003, causa C?472/00 P, Commissione/Fresh Marine, Racc. pag. I?7541, punto 25 e giurisprudenza ivi citata). Quanto alla seconda condizione, il criterio decisivo per considerare sufficientemente caratterizzata una violazione del diritto comunitario è, in circostanze quali quelle di specie, quello della violazione manifesta e grave, commessa dall’istituzione o dall’organo comunitari in questione, dei limiti posti al suo potere discrezionale (sentenza Commissione/Fresh Marine, cit., punto 26)”.