“8 Si deve ricordare che la Corte, nella sentenza 15 luglio 1963 (Plaumann, 25/62, racc. pag 197), ha già affermato che i terzi possono essere riguardati individualmente da una decisione diretta ad un’altra persona soltanto qualora il provvedimento li tocchi a causa di determinate qualità loro proprie o di una situazione di fatto che li caratterizzi rispetto a chiunque altro e quindi li identifichi in modo analogo al destinatario.
9 Non è questo il caso nostro, dato che la decisione impugnata riguarda la ricorrente a causa della sola qualità obiettiva d’importatrice delle merci di cui trattasi, alla stessa stregua di qualsiasi altro operatore economico che si trovi, in potenza o in atto, in una situazione identica. La decisione ha infatti lo scopo di autorizzare gli stati del Benelux ad escludere dal trattamento comunitario, per un periodo determinato, tutte le importazioni di spazzole originarie della repubblica popolare di Cina e messe in libera pratica in un altro Stato membro. Nei riguardi degli importatori di tali merci, essa appare quindi un provvedimento di portata generale che si applica a situazioni determinate obiettivamente e produce effetti giuridici nei confronti di categorie di persone considerate in modo generale ed astratto. La decisione impugnata non riguarda quindi direttamente la ricorrente.
10 Questa conclusione non è infirmata dal fatto che la ricorrente, stando alle sue dichiarazioni non contestate dalla Commissione, è il solo importatore stabilito nel Benelux che importi regolarmente nei Paesi bassi dalla Repubblica popolare di Cina e che proprio in occasione di una di queste importazioni è stata adottata la decisione impugnata. Come la Corte ha affermato nella sentenza 6 ottobre 1982 (Alusuisse, 307/81, racc. 1982, pag. 3463), la natura di regolamento di un atto non è inficiata dalla possibilità di determinare il numero o anche l’identità dei soggetti giuridici cui esso si applica in un momento determinato, purchè sia assodato che detta applicazione avviene in considerazione di una situazione obiettiva di diritto o di fatto definita dall’atto, in relazione con lo scopo di questo”.