aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell’art. 234 CE proposte alla Corte dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court) (Regno Unito) (C?453/03), dal Consiglio di Stato (C?11/04 e C?12/04) e dal Rechtbank ‘s-Gravenhage (Paesi Bassi) (C?194/04), con decisioni 23 ottobre 2003, 11 novembre 2003 e 22 aprile 2004, pervenute in cancelleria rispettivamente nei giorni 27 ottobre 2003, 15 gennaio e 26 aprile 2004, nelle cause tra
The Queen, su richiesta di:
– ABNA Ltd (C?453/03), Denis Brinicombe, BOCM Pauls Ltd, Devenish Nutrition Ltd, Nutrition Services (International) Ltd, Primary Diets Ltd contro Secretary of State for Health, Food Standards Agency,
– Fratelli Martini & C. SpA (C?11/04), Cargill Srl contro Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Ministero della Salute, Ministero delle Attività Produttive,
– Ferrari Mangimi Srl (C?12/04), Associazione nazionale tra i produttori di alimenti zootecnici (Assalzoo) contro Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Ministero della Salute, Ministero delle Attività Produttive, e Nederlandse Vereniging Diervoederindustrie (Nevedi) (C?194/04) contro Productschap Diervoeder,
“Anche quando una giurisdizione di uno Stato membro ritenga che ricorrano i presupposti in base ai quali essa può sospendere l’applicazione di un atto comunitario, in particolare quando la questione riguardante la validità di tale atto è già stata sottoposta alla Corte, le autorità amministrative nazionali competenti degli altri Stati membri non possono sospendere l’applicazione di tale atto finché la Corte non si sia pronunciata riguardo alla sua validità. Spetta infatti al solo giudice nazionale verificare, prendendo in considerazione le circostanze del caso di specie che gli è sottoposto, se siano soddisfatte le condizioni per la concessione di provvedimenti provvisori.”