“1. La domanda di parere proposta alla Corte dal Consiglio dell’Unione europea è del seguente tenore:
«Il previsto accordo relativo alla creazione di un sistema unico di risoluzione delle controversie in materia di brevetti (attualmente denominato “Tribunale dei brevetti europeo e comunitario”) è compatibile con le disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità europea?»
[…]
89. […] il previsto accordo, attribuendo una competenza esclusiva a conoscere un rilevante numero di azioni promosse da privati in materia di brevetto comunitario, nonché ad interpretare e ad applicare il diritto dell’Unione in questa materia a un giudice internazionale, situato all’esterno della cornice istituzionale e giurisdizionale dell’Unione, priverebbe i giudici degli Stati membri delle loro competenze in materia di interpretazione e di applicazione del diritto dell’Unione, nonché la Corte della propria competenza a risolvere, in via pregiudiziale, le questioni proposte da detti giudici e, di conseguenza, snaturerebbe le competenze attribuite dai Trattati alle istituzioni dell’Unione e agli Stati membri, le quali sono essenziali alla salvaguardia della natura stessa del diritto dell’Unione.
Di conseguenza, la Corte (Seduta Plenaria) emette il seguente parere:
Il previsto accordo relativo alla creazione di un sistema unico di risoluzione delle controversie in materia di brevetti (attualmente denominato «Tribunale dei brevetti europeo e comunitario») non è compatibile con le disposizioni del Trattato UE e del Trattato FUE”.