“37 Tutti i governi che hanno presentato osservazioni alla Corte, nonché la Commissione europea, affermano che una situazione quale quella in cui si trovano il secondo figlio e la figlia del sig. Ruiz Zambrano, bambini residenti nello Stato membro di cui hanno la cittadinanza e che non hanno mai lasciato questo Stato membro, non rientra nelle situazioni previste dalle libertà di circolazione e soggiorno garantite dal diritto dell’Unione. Pertanto, le disposizioni del diritto dell’Unione richiamate dal giudice del rinvio non sarebbero applicabili nella causa principale.
38 Viceversa, il sig. Ruiz Zambrano sostiene che il richiamo alle norme relative alla cittadinanza dell’Unione, in relazione ai suoi figli Diego e Jessica, non presuppone uno spostamento di questi ultimi al di fuori dello Stato membro in questione e che lui stesso, in qualità di loro familiare, può reclamare un diritto di soggiorno, nonché un’esenzione dal permesso di lavoro in questo Stato membro.
[…]
41 La Corte ha sottolineato in varie occasioni che lo status di cittadino dell’Unione è destinato ad essere lo status fondamentale dei cittadini degli Stati membri (v., in particolare, sentenze 20 settembre 2001, causa C 184/99, Grzelczyk, Racc. pag. I 6193, punto 31; 17 settembre 2002, causa C 413/99, Baumbast e R, Racc. pag. I 7091, punto 82, nonché citate sentenze Garcia Avello, punto 22, Zhu e Chen, punto 25, e Rottmann, punto 43).
42 Alla luce di ciò, l’art. 20 TFUE osta a provvedimenti nazionali che abbiano l’effetto di privare i cittadini dell’Unione del godimento reale ed effettivo dei diritti attribuiti dal loro status di cittadini dell’Unione (v., in tal senso, sentenza Rottmann, cit., punto 42).
43 Orbene, il diniego di soggiorno opposto a una persona, cittadina di uno Stato terzo, nello Stato membro dove risiedono i suoi figli in tenera età, cittadini di detto Stato membro, che essa abbia a proprio carico, nonché il diniego di concedere a detta persona un permesso di lavoro producono un effetto del genere.
44 Infatti, si deve tener presente che un divieto di soggiorno di tal genere porterà alla conseguenza che tali figli, cittadini dell’Unione, si troveranno costretti ad abbandonare il territorio dell’Unione per accompagnare i loro genitori. Parimenti, qualora a una tale persona non venga rilasciato un permesso di lavoro, quest’ultima rischia di non disporre dei mezzi necessari a far fronte alle proprie esigenze e a quelle della sua famiglia, circostanza che porterebbe parimenti alla conseguenza che i suoi figli, cittadini dell’Unione, si troverebbero costretti ad abbandonare il territorio di quest’ultima. Ciò posto, detti cittadini dell’Unione si troverebbero, di fatto, nell’impossibilità di godere realmente dei diritti attribuiti dallo status di cittadino dell’Unione.
45 Occorre pertanto risolvere le questioni proposte dichiarando che l’art. 20 TFUE dev’essere interpretato nel senso che esso osta a che uno Stato membro, da un lato, neghi al cittadino di uno Stato terzo, che si faccia carico dei propri figli in tenera età, cittadini dell’Unione, il soggiorno nello Stato membro di residenza di questi ultimi, di cui essi abbiano la cittadinanza, e, dall’altro, neghi al medesimo cittadino di uno Stato terzo un permesso di lavoro, qualora decisioni siffatte possano privare detti figli del godimento reale ed effettivo dei diritti connessi allo status di cittadino dell’Unione”.