Il testo della sentenza della Corte Costituzionale n. 113/2011
La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 630 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede un diverso caso di revisione della sentenza o del decreto penale di condanna al fine di conseguire la riapertura del processo, quando ciò sia necessario, ai sensi dell’art. 46, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, per conformarsi ad una sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell’uomo.
L’art. 46 della CEDU (Forza vincolante ed esecuzione delle sentenze) recita:
“1 Le Alte Parti contraenti si impegnano a conformarsi alle sentenze definitive della Corte sulle controversie nelle quali sono parti.
2 La sentenza definitiva della Corte e trasmessa al Comitato dei Ministri che ne controlla l’esecuzione.
3 Se il Comitato dei Ministri ritiene che il controllo dell’esecuzione di una sen- tenza definitiva sia ostacolato da una difficoltà di interpretazione di tale sen- tenza, esso può adire la Corte affinché questa si pronunci su tale questione di interpretazione. La decisione di adire la Corte è presa con un voto a maggioran- za dei due terzi dei rappresentanti che hanno il diritto di avere un seggio in se- no al Comitato.
4 Se il Comitato dei Ministri ritiene che un’Alta Parte contraente rifiuti di con- formarsi a una sentenza definitiva in una controversia cui essa è parte, può, dopo aver messo in mora tale Parte e con una decisione adottata con voto a maggio- ranza dei due terzi dei rappresentanti che hanno il diritto di avere un seggio in seno al Comitato, adire la Corte sulla questione dell’adempimento degli obbli- ghi assunti dalla Parte ai sensi del para- grafo 1.
5 Se la Corte constata una violazione del paragrafo 1, rinvia il caso al Comita- to dei Ministri affinché questo esamini le misure da adottare. Se la Corte constata che non vi è violazione del paragrafo 1, rinvia il caso al Comitato dei Ministri che ne chiude l’esame.”