“33 […] qualora si constatasse che l’Unione ha esercitato le sue competenze e legiferato nel settore cui si riferisce l’art. 9, n. 3, della convenzione di Aahrus, troverebbe applicazione il diritto dell’Unione e spetterebbe alla Corte determinare se la disposizione dell’accordo internazionale in causa abbia efficacia diretta. […]
37 Nel caso concreto, oggetto della causa principale è stabilire se un’associazione per la tutela dell’ambiente possa essere «parte» in un procedimento amministrativo concernente, segnatamente, la concessione di deroghe al regime di tutela di una specie come l’orso bruno. Ebbene, tale specie è menzionata nell’allegato IV, punto a), della direttiva «habitat», sicché, ai sensi dell’art. 12 di quest’ultima, essa è assoggettata a un regime di rigorosa tutela al quale è possibile derogare solo alle condizioni previste all’art. 16 della medesima direttiva.
38 Ne discende che la causa principale rientra nel diritto dell’Unione.
39 Vero è che, nella dichiarazione di competenza formulata in applicazione dell’art. 19, n. 5, della convenzione di Aahrus e allegata alla decisione 2005/370, la Comunità ha espressamente indicato «che gli strumenti giuridici in vigore non contemplano completamente l’attuazione degli obblighi derivanti dall’articolo 9, paragrafo 3, della convenzione dato che sono connessi a procedimenti di natura amministrativa o giurisdizionale per impugnare gli atti o contestare le omissioni dei privati o delle pubbliche autorità diverse dalle istituzioni della Comunità europea di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera d), della convenzione e che, pertanto, i suoi Stati membri sono responsabili dell’adempimento di tali obblighi all’atto dell’approvazione della convenzione da parte della Comunità europea e continueranno ad essere responsabili, a meno che e fino a che la Comunità, nell’esercizio delle competenze conferitele dal Trattato CE, non adotti disposizioni di diritto comunitario che disciplinino l’attuazione di detti obblighi».
40 Tuttavia, non può dedursene che la causa principale non rientra nel diritto dell’Unione, giacché, come è stato ricordato al punto 36 della presente sentenza, una questione specifica sulla quale l’Unione ancora non abbia legiferato può rientrare nel diritto dell’Unione se attiene ad un settore che quest’ultimo copre ampiamente.
41 È ininfluente, al riguardo, la circostanza che il regolamento n. 1367/2006, che è inteso ad attuare le disposizioni dell’art. 9, n. 3, della convenzione di Aahrus, concerna solo le Istituzioni dell’Unione e non possa essere considerato integrare l’adozione, da parte dell’Unione, di disposizioni vertenti sull’adempimento degli obblighi che derivano dall’art. 9, n. 3, di detta convenzione relativamente ai procedimenti amministrativi o giurisdizionali nazionali.
42 Infatti, quando una disposizione può trovare applicazione sia per situazioni che rientrano nel diritto nazionale sia per situazioni che rientrano nel diritto dell’Unione, esiste un interesse comunitario certo a che, per evitare future divergenze di interpretazione, questa disposizione riceva un’interpretazione uniforme, a prescindere dalle condizioni in cui essa verrà applicata (v., in particolare, sentenze 17 luglio 1997, causa C?130/95, Giloy, Racc. pag. I?4291, punto 28, e 16 luglio 1998, causa C?53/96, Hermès, Racc. pag. I?3603, punto 32).
43 Ne consegue che la Corte è competente ad interpretare le disposizioni dell’art. 9, n. 3, della convenzione di Aahrus e, in particolare, a pronunciarsi sulla questione se queste ultime abbiano o meno efficacia diretta. […]
45 È giocoforza constatare che l’art. 9, n. 3, della convenzione di Aarhus non contiene alcun obbligo chiaro e preciso idoneo a regolare direttamente la situazione giuridica dei cittadini. Infatti, nella misura in cui solo «i membri del pubblico che soddisfino i criteri eventualmente previsti dal diritto nazionale» sono titolari dei diritti previsti dal suddetto art. 9, n. 3, tale disposizione è subordinata, nel suo adempimento o nei suoi effetti, all’intervento di un atto ulteriore.
46 Si deve nondimeno rilevare che detta disposizione, benché redatta in termini generali, ha lo scopo di permettere di assicurare una tutela effettiva dell’ambiente. […]
50 Ne risulta che, quando è in causa una specie protetta dal diritto dell’Unione, segnatamente dalla direttiva «habitat», spetta al giudice nazionale, al fine di assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori coperti dal diritto ambientale dell’Unione, offrire un’interpretazione del proprio diritto nazionale quanto più possibile conforme agli obiettivi fissati dall’art. 9, n. 3, della convenzione di Aahrus”.