“26 […] nell’accordo TRIPS, l’art. 50, n. 1, prescrive che le autorità giudiziarie degli Stati contraenti abbiano la facoltà di adottare «misure provvisorie» per tutelare gli interessi dei titolari dei diritti di marchio conferiti dalla normativa di detti Stati. Questo articolo detta, a tal fine, diverse norme di procedura che si applicano ai ricorsi miranti all’adozione di tali misure.
27 In forza dell’art. 99 del regolamento n. 40/94 i diritti derivanti dal marchio comunitario possono essere tutelati con l’adozione di «misure provvisorie e cautelari».
28 E’ vero che le misure considerate da quest’ultima disposizione, nonché le relative regole di procedura, sono quelle sancite dalla legge nazionale dello Stato membro interessato ai fini del marchio nazionale. Tuttavia, poiché la Comunità è parte contraente dell’accordo TRIPS e questo accordo riguarda il marchio comunitario, i tribunali di cui all’art. 99 del regolamento n. 40/94, quando sono chiamati ad applicare norme nazionali al fine di adottare misure provvisorie per la tutela dei diritti derivanti da un marchio comunitario, sono obbligati a farlo, nella misura del possibile, alla luce della lettera e della finalità dell’art. 50 dell’accordo TRIPS (v., per analogia, sentenze 24 novembre 1992, causa C-286/90, Poulsen e Diva Navigation, Racc. pag. I-6019, punto 9, e 10 settembre 1996, causa C-61/94, Commissione/Germania, Racc. pag. I-3989, punto 52).
29 Ne deriva che, in ogni caso, la Corte è competente ad interpretare l’art. 50 dell’accordo TRIPS.
[…]
32 D’altra parte, quando una disposizione trova applicazione sia per situazioni che rientrano nel diritto nazionale sia per situazioni che rientrano nel diritto comunitario, esiste un interesse comunitario certo a che, per evitare future divergenze di interpretazione, questa disposizione riceva un’interpretazione uniforme, a prescindere dalle condizioni in cui essa verrà applicata (v., in tal senso, sentenze 17 luglio 1997, causa C-130/95, Giloy, Racc. pag. I-4291, punto 28, e causa C-28/95, Leur-Bloem, Racc. pag. I-4161, punto 34). Nella fattispecie, come è stato sopra rilevato al punto 28, l’art. 50 dell’accordo TRIPS si applica ai marchi comunitari così come ai marchi nazionali”.