Causa C?161/06, Skoma-Lux sro contro Celní ?editelství Olomouc 11 settembre 2007

Gli atti giuridici dell’Unione non sono opponibili ai singoli se non sono stati regolar­mente pubblicati nella Gazzetta ufficiale e che mettere a disposizione online tali atti non equivale, in mancanza di una normativa dell’Unione al riguardo, a una pubblicazione nelle forme di legge nella Gazzetta ufficiale.

“L’art. 58 dell’Atto relativo alle condizioni di adesione all’Unione europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei Trattati sui quali si fonda l’Unione europea osta a che gli obblighi contenuti in una normativa comunitaria che non è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea nella lingua di un nuovo Stato membro, allorquando quest’ultima è una lingua ufficiale dell’Unione europea, possano essere imposti ai singoli in tale Stato, anche nel caso in cui tali soggetti avrebbero potuto prendere conoscenza della normativa suddetta con altri mezzi.”

Nel giudicare che un regolamento comunitario, che non è stato pubblicato nella lingua di uno Stato membro, è inopponibile ai singoli in tale Stato, la Corte procede ad un’interpretazione del diritto comunitario ai sensi dell’art. 234 CE.