La sostanza della motivazione di una decisione di divieto d’ingresso nel territorio di uno Stato membro dev’essere comunicata all’interessato. Tuttavia, uno Stato membro può rifiutarsi, nei limiti dello stretto necessario, di comunicare all’interessato la motivazione la cui divulgazione potrebbe compromettere la sicurezza dello Stato
Corte di giustizia 4 giugno 2013 C-300/11 Follow